Art. 3
In vigore dal 5 mar 1942
L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti, l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'aeronautica e fra i mutilati del volo, l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione delegano un proprio rappresentante presso la Procura generale della Corte dei conti per prendere cognizione dei ricorsi e svolgere sia direttamente sia a mezzo dei loro organi periferici, quell'azione di assistenza verso i ricorrenti che esse ritengano opportuna al fine di sollecitare gli adempimenti da parte delle autorità civili alle richiesto della Corte e di collaborare con gli interessati nella eventuale preordinazione di mezzi e documenti necessari a dimostrare la fondatezza della loro domanda.
Nei casi in cui le Associazioni suddette segnalino l'utilità dell'assistenza di un avvocato ed i ricorrenti non intendano provvedere diversamente o rinunciarvi, le designazioni dei patroni da parte delle Associazioni saranno fatte secondo le norme da stabilirsi d'accordo tra le Associazioni medesime ed il Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori.
Un ufficiale superiore per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica e per la M.V.S.N., nonché un funzionario di corrispondente grado del Ministero dell'interno hanno il compito di seguire le istruttorie che vengono loro segnalate dal procuratore generale allo scopo di sollecitarne la definizione quando da parte dell'autorità militare o civile si verifichino ritardi nel compimento di atti di loro competenza. È in facoltà dei dicasteri militari di sostituire all'ufficiale superiore un funzionario civile di pari grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-02-06;50#art-3