Art. 7
In vigore dal 16 feb 1942
I concorsi per esami, o per titoli ed esami, già banditi per nomine nei ruoli dei personali delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per effetto di autorizzazioni anteriori a quelle di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX e per i quali non siano state ancora iniziate le prove scritte alla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere revocati e i relativi posti portati in aumento a quelli autorizzati per i corrispondenti concorsi col citato decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o con successivi provvedimenti, semprechè le modalità di espletamento ed i requisiti di ammissione siano uguali.
Le domande regolarmente presentate e documentate per i concorsi che fossero revocati per effetto del disposto del precedente comma, saranno ritenute valide per il corrispondente nuovo concorso di nomina nello stesso ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-7