Art. 2
In vigore dal 10 apr 1946
Coloro che nei concorsi per esami o per titoli ed esami, già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto, o che siano da bandire successivamente, per la nomina al grado iniziale dei ruoli del personale delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, abbiano ottenuta, o ottengano, l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle perché sotto le armi o perché non hanno potuto raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali nel concorso riservato, che verrà bandito per nomina nello stesso ruolo ai termini del secondo comma del precedente e, qualora le superino, saranno compresi nella graduatoria di questo ultimo concorso.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 dei R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed reduci dalla prigionia o deportazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-2