Art. 6

In vigore dal 16 feb 1942
Alla domanda per l'ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente gli interessati debbono unire anche il documento, rilasciato dalla competente autorità militare o civile, atto a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dal citato articolo. Il candidato decade dai benefici previsti dal presente decreto qualora venga a risultare che egli più non possiede i prescritti requisiti, all'infuori di quello del limite di età, alla data del bando del concorso riservato al quale ha chiesto di partecipare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-6

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