Art. 4

In vigore dal 16 feb 1942
Ai fini dell'inclusione nella graduatoria dei candidati di cui al precedente , la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del concorso riservato al quale i candidati stessi partecipano, nonché della votazione attribuita nella valutazione dei titoli quando si tratti di concorsi per esami e per titoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-4

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Art. 4 Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. — Testo vigente | Portale Normativo