Art. 5

In vigore dal 16 feb 1942
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per il conferimento dei posti accantonati a favore del personale sotto le armi con i bandi di concorso già emanati alla data di pubblicazione del presente decreto. Le disposizioni stesse valgono, in quanto applicabili, pure per i concorsi per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata approvata la graduatoria dei vincitori e ciò anche agli effetti della determinazione dei posti da accantonare e delle nomine da conferire. Gli del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, sono abrogati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-5

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Art. 5 Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. — Testo vigente | Portale Normativo