Art. 10

In vigore dal 16 feb 1942
Gli impiegati che siano risultati vincitori od idonei negli esami per la promozione al grado 8° dei ruoli di gruppo A, od al grado 9° dei ruoli di gruppo B, nonché gli impiegati che abbiano superato gli esami prescritti per la promozione al grado 11° dei ruoli di gruppo C, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto non abbiano ottenuta la promozione a detti gradi, conseguiranno, con l'osservanza delle disposizioni in vigore anteriormente alla data predetta, la promozione stessa ai posti disponibili, o che si renderanno successivamente disponibili, sino ad esaurimento, rispettivamente, della graduatoria dei vincitori del concorso e di quella formata ai termini dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n, 2960. Gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità in precedente esame per la promozione al grado 8° dì gruppo A, o al grado 9° di gruppo B e non abbiano ancora conseguito la promozione a detti gradi perché in attesa della formazione della graduatoria unica di cui all'art. 42, ultimo comma del citato decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, otterranno, nell'ordine della graduatoria dell'esame al quale hanno partecipato, la promozione ai posti che, dopo l'attuazione del precedente comma, restino disponibili, o che si renderanno tali successivamente. Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche ai personali di gruppo C per i quali le norme in vigore prevedono esami di concorso e di idoneità per la promozione al grado 11°, nonché ai candidati che saranno inclusi nella graduatoria dei concorsi di merito distinto e degli esami di idoneità di cui all'ultima parte del 1° comma del successivo . Gli impiegati dei ruoli di gruppo A, promossi in base al precedente primo comma, saranno collocati in ruolo intercalandosi fra quelli già promossi in base alla graduatoria di merito formata ai sensi dell' lettera c) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, con i criteri stabiliti dal penultimo comma dell'articolo medesimo. Gli impiegati di gruppo A promossi in base al secondo comma del presente articolo saranno invece collocati in ruolo dopo quelli promossi in base al primo comma ed agli impiegati già promossi in base alla graduatoria di merito di cui all' lettera c) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933. Dopo effettuate tutte le promozioni ai termini dei precedenti commi s'intendono sciolte le riserve di anzianità apposte alle promozioni già conferite ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C. Resta ferma l'efficacia delle disposizioni che nei riguardi di funzionari di grado 8° dei ruoli di gruppo A subordinano la scrutinabilità per l'eventuale promozione al grado 7° alla condizione che siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado, li precedono in ruolo. Il personale eventualmente ancora iscritto nella graduatoria di merito formata ai termini dell' lettera c) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, per il quale non siano frattanto sopravvenute circostanze che, comunque, ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento, sarà incluso nella graduatoria dei promovibili per merito comparativo di cui al precedente , in ragione di due di quest'ultima graduatoria e uno della graduatoria di merito, salvo il miglior collocamento che al personale possa spettare in base allo scrutinio per merito comparativo al quale deve essere sottoposto insieme a tutti gli altri candidati alla promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-10

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