Art. 15

In vigore dal 16 feb 1942
Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1942-XX Atti del Governo, registro 412, foglio 39 - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-15

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Art. 15 Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. — Testo vigente | Portale Normativo