Art. 13

In vigore dal 16 feb 1942
Gli articoli da 8 a 12 del presente decreto non si applicano per le promozioni nel ruolo di gruppo A del personale di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-13

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Art. 13 Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. — Testo vigente | Portale Normativo