Art. 12

In vigore dal 16 feb 1942
Gli esami di concorso di merito distinto e quelli di idoneità per le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A e al grado 9° dei ruoli di gruppo B, nonché gli esami per le promozioni al grado 11° di gruppo C non ancora espletati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono revocati. A tal fine si considerano già espletati gli esami per i quali alla data predetta siano state già completate le prove orali. Negli esami di cui al precedente comma per i quali alla data di pubblicazione del presente decreto siano state già completate le prove scritte, le Commissioni esaminatrici provvederanno alla revisione degli elaborati e della media dei punti riportati sarà tenuto conto dal Consiglio di amministrazione nell'attribuzione dei coefficienti di merito di cui al precedente . Lo stesso criterio si applica per quelli dei candidati negli esami stessi che abbiano sostenuto anche la prova orale, nonché per i candidati che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e di cui al 2° comma dell' del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, numero 2176.
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