Art. 14
In vigore dal 16 feb 1942
Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti d'intesa con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto ai concorsi o esami per nomine o promozioni nei ruoli del personale statale disciplinati da particolari disposizioni.
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