Art. 3
In vigore dal 10 apr 1946
La nomina dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma del precedente decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, già bandito alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, ed al quale gli interessati, ove non si fossero trovati nelle condizioni di cui al medesimo , avrebbero potuto partecipare perché in possesso dei prescritti requisiti. A tal fine ì vincitori dei concorsi originari già banditi alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, sono nominati con riserva di anzianità.
I nominati in base alla graduatoria del concorso riservato saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata nel concorso, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 del. R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-3