Art. 49
Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-49
Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
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Quando l'ufficiale giudiziario esegue una notificazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero una copia dell'atto insieme a una specifica nota. Questa nota deve indicare chi ha chiesto la notifica, le generalità e la residenza o dimora del destinatario, la natura dell'atto, il giudice competente o che ha pronunciato il provvedimento, oltre alla data e alla firma dell'ufficiale. Successivamente, il pubblico ministero trasmette l'atto e la nota al Ministero degli Affari Esteri o al comando militare della circoscrizione del tribunale. Questi enti hanno infine il compito di provvedere con urgenza alla consegna.
La norma serve a garantire che le notificazioni eseguite tramite il pubblico ministero siano accompagnate da un documento riassuntivo contenente tutti gli elementi essenziali per identificare le parti, l'atto e l'autorità giudiziaria di riferimento.
Si applica all'ufficiale giudiziario che esegue la notificazione, al pubblico ministero, nonché al Ministero degli Affari Esteri e al comando militare competenti per la consegna.
Un ufficiale giudiziario deve effettuare una notifica prevista dall'articolo 142 del codice e consegna al pubblico ministero la copia dell'atto unitamente alla nota datata e firmata contenente tutti i dati richiesti. Il pubblico ministero provvede quindi a trasmettere la documentazione al Ministero degli Affari Esteri per la successiva e tempestiva consegna al destinatario.
L'ufficiale giudiziario deve consegnare la nota contenente tutti gli elementi indicati insieme all'atto al pubblico ministero; il pubblico ministero deve trasmetterli al Ministero degli Affari Esteri o al comando militare, i quali devono provvedere con urgenza alla consegna.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.