DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo IV

Art. 49

Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

In vigore dal 8 gen 1942
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente: 1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario; 3) la natura dell'atto notificato; 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; 5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-49

In sintesi

Quando l'ufficiale giudiziario esegue una notificazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero una copia dell'atto insieme a una specifica nota. Questa nota deve indicare chi ha chiesto la notifica, le generalità e la residenza o dimora del destinatario, la natura dell'atto, il giudice competente o che ha pronunciato il provvedimento, oltre alla data e alla firma dell'ufficiale. Successivamente, il pubblico ministero trasmette l'atto e la nota al Ministero degli Affari Esteri o al comando militare della circoscrizione del tribunale. Questi enti hanno infine il compito di provvedere con urgenza alla consegna.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire che le notificazioni eseguite tramite il pubblico ministero siano accompagnate da un documento riassuntivo contenente tutti gli elementi essenziali per identificare le parti, l'atto e l'autorità giudiziaria di riferimento.

A chi si applica

Si applica all'ufficiale giudiziario che esegue la notificazione, al pubblico ministero, nonché al Ministero degli Affari Esteri e al comando militare competenti per la consegna.

Esempio pratico

Un ufficiale giudiziario deve effettuare una notifica prevista dall'articolo 142 del codice e consegna al pubblico ministero la copia dell'atto unitamente alla nota datata e firmata contenente tutti i dati richiesti. Il pubblico ministero provvede quindi a trasmettere la documentazione al Ministero degli Affari Esteri per la successiva e tempestiva consegna al destinatario.

Adempimenti e conseguenze

L'ufficiale giudiziario deve consegnare la nota contenente tutti gli elementi indicati insieme all'atto al pubblico ministero; il pubblico ministero deve trasmetterli al Ministero degli Affari Esteri o al comando militare, i quali devono provvedere con urgenza alla consegna.

Domande frequenti

Cosa deve contenere la nota consegnata dall'ufficiale giudiziario?La nota deve indicare chi ha chiesto la notifica, nome e residenza/dimora del destinatario, natura dell'atto, il giudice di riferimento, nonché data e firma dell'ufficiale giudiziario.
A chi deve essere consegnata la nota insieme alla copia dell'atto?L'ufficiale giudiziario deve consegnare la nota e la copia dell'atto al pubblico ministero.
A quali autorità il pubblico ministero trasmette la nota e l'atto?Il pubblico ministero li trasmette al Ministero degli Affari Esteri o al comando militare situato nella circoscrizione del tribunale, che provvedono con urgenza alla consegna.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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