DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo V
Art. 53
Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.
In vigore dal 8 gen 1942
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-53