DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo V
Art. 52
Liquidazione del compenso.
In vigore dal 8 gen 1942
Il compenso agli ausiliari di cui all' del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-52