DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 48
Avviso al destinatario della notificazione.
In vigore dal 8 gen 1942
L'avviso prescritto nell' del codice deve contenere:
1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-48