DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 47
Ora della notificazione.
In vigore dal 8 gen 1942
Nella relazione di notificazione di cui all' del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-47