DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo IV

Art. 47

Ora della notificazione.

In vigore dal 8 gen 1942
Nella relazione di notificazione di cui all' del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-47

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