DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 44
Compilazione dei processi verbali.
In vigore dal 8 gen 1942
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-44