DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 51
Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria.
In vigore dal 8 gen 1942
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell' quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-51