DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo V

Art. 150

Calcolo della svalutazione monetaria.

In vigore dal 12 dic 1973
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-150

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