DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IVCapo I

Art. 155

Certificato di prestata cauzione.

In vigore dal 8 gen 1942
Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-155

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo