DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo IV›Capo I
Art. 155
250 / 307Certificato di prestata cauzione.
In vigore dal 8 gen 1942
Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-155