DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo V
Art. 150
166 / 307Calcolo della svalutazione monetaria.
In vigore dal 12 dic 1973
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-150