DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo V

Art. 146

Albo dei consulenti tecnici.

In vigore dal 12 dic 1973
Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-146

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