DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo V
Art. 146
162 / 307Albo dei consulenti tecnici.
In vigore dal 12 dic 1973
Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-146