DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo III›Capo I
Art. 68
Istanza di conciliazione.
In vigore dal 21 mar 1998
L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.
Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-68