DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IIICapo I

Art. 68

Istanza di conciliazione.

In vigore dal 21 mar 1998
L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente. Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle. Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-68

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo