DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo III›Capo I
Art. 69
Mancata comparizione della parte invitata.
In vigore dal 21 mar 1998
Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-69