Art. 49 · Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo IV

Art. 49

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Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

In vigore dal 8 gen 1942
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente: 1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario; 3) la natura dell'atto notificato; 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; 5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.
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