DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 101

Rinvio.

In vigore dal 8 gen 1942
Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-101

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