DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 104

Mancata intimazione ai testimoni.

In vigore dal 4 lug 2009
Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione. Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-104

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