DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 106

Disposizioni relative al testimone non comparso.

In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all' primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-106

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