DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 103

Termine per l'intimazione al testimone.

In vigore dal 1 gen 2006
L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza. L'intimazione a cura del difensore contiene: 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale; 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare; 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi; 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che la presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2006.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-103

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