DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 100
Copie del documento impugnato.
In vigore dal 8 gen 1942
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.
L'autorizzazione è data con decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-100