Art. 100 · Copie del documento impugnato.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 100

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Copie del documento impugnato.

In vigore dal 8 gen 1942
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore. L'autorizzazione è data con decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-100