DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 102
Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale.
In vigore dal 8 gen 1942
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-102