DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 97
Divieto di private informazioni.
In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, nè può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-97