DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 93
Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione.
In vigore dal 8 gen 1942
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-93