DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 90

Indagini del consulente senza la presenza del giudice.

In vigore dal 8 gen 1942
Il consulente tecnico che, a norma dell' del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall' del codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-90

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