DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 86

Forma della cauzione.

In vigore dal 8 gen 1942
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell' del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-86

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