DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 83

Ordine di trattazione delle cause.

In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-83

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