DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 85

Istanza per imposizione di cauzione.

In vigore dal 8 gen 1942
L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell' del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa. L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-85

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