DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 81
Fissazione delle udienze d'istruzione.
In vigore dal 1 gen 1951
Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.
Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-81