Art. 81 · Fissazione delle udienze d'istruzione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 81

193 / 307

Fissazione delle udienze d'istruzione.

In vigore dal 1 gen 1951
Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore. Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-81