DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 89

Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico.

In vigore dal 8 gen 1942
L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell' del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-89

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