DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 89
201 / 307Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico.
In vigore dal 8 gen 1942
L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell' del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.
Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-89