Art. 93 · Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 93

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Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione.

In vigore dal 8 gen 1942
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-93