DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 96

Informazioni della pubblica amministrazione.

In vigore dal 8 gen 1942
La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell' del codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-96

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