DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 96
Informazioni della pubblica amministrazione.
In vigore dal 8 gen 1942
La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell' del codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-96