DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 108

Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.

In vigore dal 8 gen 1942
Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell' del codice. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-108

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