DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 112

Istanza di decisione secondo equità.

In vigore dal 8 gen 1942
L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall' del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell' del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-112

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