DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 115
Rinvio della discussione.
In vigore dal 8 gen 1942
Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'.
Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell' del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-115